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21/06/2021
Nuova definizione di default nel factoring
A partire dal 01/01/2021, attraverso il Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013) è entrata in vigore la Nuova definizione di Default (c.d. DOD), in tema di classificazione della clientela.

Secondo quanto definito dalla nuova normativa, un debitore viene considerato in default nel caso di pagamento arretrato da oltre 90 giorni e al ricorrere di almeno uno dei seguenti due criteri in merito alla rilevanza del debito:
  • Rilevanza assoluta: 100 Euro per il settore Retail (persone fisiche e PMI); 500 Euro per posizioni Corporate;
  • Rilevanza relativa: 1% dell'esposizione complessiva
Applicando tali logiche in ambito factoring, dunque considerando il contesto di cessione dei crediti a favore del factor, si configurano nuove e più stringenti regole di default del cedente (in caso di pro solvendo) o del debitore ceduto (in caso di pro soluto).

I potenziali impatti economici in ambito riclassificazioni sono imponenti: verrebbero infatti riclassificate come deteriorate il 25% delle esposizioni verso le imprese, il 30% delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche centrali, il 63% delle esposizioni verso amministrazioni locali e il 94% delle esposizioni verso enti del settore sanitario, con un impatto sul sistema creditizio italiano stimabile tra i 7,6 e i 12 miliardi di euro in termini di nuovi Npl. (fonte Assifact).
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