Con il Decreto del 18 maggio 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto nuove disposizioni in relazione alla revisione periodica dei veicoli.
Riportiamo brevemente gli articoli d'interesse:
- Art. 1 - Rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t: come noto per tale categoria, in esecuzione a quanto previsto dal D.M. n. 214 del 19.05.2017, è obbligatoria la revisione periodica, la prima dopo quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, con il recupero degli anni per cui la revisione periodica è stata sospesa; per il Calendario delle scadenze dei contratti tecnici si veda Allegato 1 al Decreto;
- Art. 2 - Attestato di superamento del controllo: l'attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale dovrà essere effettuato il successivo controllo e quindi di fatto la scadenza della prossima revisione (si veda Allegato 2 al Decreto);
- Art. 4 - Certificato di revisione: a seguito della revisione, viene previsto il rilascio di un certificato di revisione, che dovrà contenere tutti i risultati dei singoli controlli effettuati sui veicoli, compreso anche il numero di Km rilevato al momento della revisione; lo stesso ad ogni modo sarà disponibile solo dal 31.03.2019;
- Art. 5 - Valutazione delle carenze: a regime verranno classificate le carenze riscontrate in sede di revisione ed il livello di gravità; al momento sono in corso le procedure informatiche al fine di adeguare gli aggiornamenti con le nuove informazioni.
In allegato, la normativa con le considerazioni di Agenzia Italia.